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Sanità
REGOLAMENTO
SERVIZIO AMBULANZA
APPROVATO DALL’ASSEMBLEA DEI SOCI RCB DEL 11/03/02
Sviluppo dell’articolo 3 comma “C” a norma dell’articolo 8 comma “C” dello Statuto del RADIO CLUB BICCARI registrato all’Ufficio del Registro di Foggia il 29 Agosto 2000 al n.84
REGOLAMENTO TRASPORTO E VIGILANZA INFERMI E FERITI
ART 1
Scopi e finalità
L’associazione RCB intende effettuare come opera di Volontariato il trasporto e vigilanza di infermi e feriti, principalmente per la popolazione del territorio del comune di Biccari e comuni limitrofi, tale servizio non sostituisce in nessun modo il servizio Pubblico di trasporto effettuato dalla Regione Puglia per il tramite delle ASL o quello di altri Enti pubblici, ma li va ad integrare nello spirito delle vigenti leggi in materia di volontariato della Regione Puglia dello Stato Italiano e della Comunità Europea.
ART 2
Utenti del servizio
Il servizio ambulanza RCB è fornito a tutti coloro che ne fanno richiesta e che abbiano necessità tali per usufruirne senza distinzioni in ordine alla nazionalità, religione, cultura, stato sociale ed economico, appartenenza a minoranze etniche, ed altre condizioni della persona, garantendo sempre il diritto di cura e della vita così come citato dalla vigente carta internazionale dei diritti dell’uomo, agli associati RCB e a quelli delle Organizzazioni federate così come previsto dal successivo art. 6 Punto 3° del presente regolamento
ART 3
Fruizione del servizio
Per usufruire del servizio di trasporto e vigilanza di infermi e feriti bisogna contattare l’Associazione RCB al numero telefonico 0881/593219
parlando direttamente con un operatore o seguendo le istruzioni che verranno fornite dall’apparecchio medesimo.
ART 4
Richieste di trasporto e vigilanza di infermi e feriti
Punto 1
(Servizio di trasporto e vigilanza non programmato)
Per coloro che hanno necessità di trasporto e vigilanza d’inferti e feriti a causa di malori o situazioni che potrebbero causare danni alla salute è necessario che si rivolgano direttamente al servizio pubblico di emergenza sanitaria (118 o sostituto) se tale servizio al momento non è disponibile possono richiedere l’intervento ausiliario dei volontari RCB ma devono dotarsi di idonea documentazione medica ricetta medica (TRANNE PER I CASI GRAVISSIMI ED EVIDENTI DI PERICOLO DI VITA SEMPRE CHE VEICOLO DI TIPO “B” SIA UTILE) che prescriva il trasporto e vigilanza dell’infermo o ferito in ambulanza, citandone la causa, fornita dal medico che ha formulato la sospetta diagnosi e visitato l’infermo/ferito. La persona verrà trasportata al pronto soccorso geograficamente più vicino al fine di fornire le cure del caso .
Punto 2
(Servizio di trasporto e vigilanza programmato)
Si intende trasporto programmato il trasporto effettuato ad utenti che non siano nelle condizioni di cui al punto 1° ART 4 del presente regolamento ma che per particolari esigenze hanno bisogno dell’ambulanza per lo svolgimento di cure mediche, esami, trattamenti, altri tipi di servizi sanitari, ecc.. Per richiedere il servizio di trasporto programmato gli utenti devono contattare almeno 5 giorni prima l’associazione RCB al numero telefonico 0881/593219 e prendere accordi con l’operatore o direttamente presso la sede, indicando le seguenti informazioni:
ora e luogo per il prelievo del trasportato;
luogo di destinazione
nome dell’accompagnatore
patologia del trasportato ed eventuali sigenze specifiche;
indicazione del trattamento a cui dovrà sottoporsi il trasportato;
altre informazioni che il Responsabile sanitario RCB ritenga utili ai fini del trasporto.
Al fine di garantire il diritto di cura l’RCB può effettuare l’eventuale trasporto in proprio o tramite altre Organizzazioni di volontariato che siano in possesso dei requisiti di legge per il trasporto e vigilanza di infermi e feriti della Regione Puglia.
Punto 3
(disponibilità e garanzia del servizio)
In base alla disponibilità dei volontari vi è la formazione di squadre operative organizzate in vari turni per garantire il funzionamento del servizio di trasporto e vigilanza d’infermi e feriti. Il servizio sarà svolto in base alla disponibilità dei volontari RCB al momento della richiesta, ed ai fondi assegnati dagli Enti pubblici e privati interessati allo stesso . L’attività di trasporto e vigilanza d’infermi e feriti fatta dagli associati è svolta in modo personale e spontaneo non retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario, al Volontario possono essere soltanto rimborsate dall’Associazione RCB le spese effettivamente sostenute per l’attività prestata, entro i limiti preventivamente stabiliti dall’Assemblea, è previsto in caso di particolari necessità ed esigenze specifiche, ed ai fondi a disposizione al fine del perseguimento dei fini sociali ed istituzionali e della garanzia ed efficienza del servizio oggetto del presente regolamento, che l’RCB possa ricorrere all’assunzione di lavoratori dipendenti, o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo anche ricorrendo a propri associati, che siano in possesso dei requisiti di legge, così come disposto dalla legge n. 383/2000 art. 18.
Punto 4
Non si effettuano con i veicoli RCB trasporti di pazienti affetti da malattie infettive e diffusive.
Punto 5
Trattamento tutela e raccolta dei dati personali
Il trattamento dei dati personali sensibili e non sensibili e la loro raccolta verrà espletato così come disposto della vigente legge 675/96 e successive modifiche e integrazioni. Il personale volontario e gli organi RCB garantiscono il segreto assoluto se in occasione di trasporto e vigilanza di infermi e feriti si venga a conoscenza a qualsiasi titolo e modo di dettagli, motivi famigliari, situazioni scabrose, umane debolezze, notizie che, se diffuse, potrebbero provocare danno all’utente ed alle parti interessate dal servizio oggetto del presente regolamento, pertanto qualsiasi richiesta di dati ed informazioni, sui trasporti effettuati, dovrà essere redatta con assoluta ed inflessibile osservanza della legge sia da parte dei privati che da parte degli Enti pubblici di qualsiasi ordine e grado, a tal fine tutte le richieste dovranno essere indirizzate unicamente al responsabile del trattamento dati RCB presso la sede legale RCB di Via Roma n.7 CAP 71032 Biccari (FG) e dovranno indicare obbligatoriamente a che titolo e a che scopo vengono inoltrate onde evitare la diffusione di dati a soggetti non autorizzati o non competenti per incarico ed istituto.
ART 5
Svolgimento del servizio
All’arrivo dell’ambulanza sul posto il richiedente, o chi ne fa le veci a qualsiasi titolo, il trasporto dovrà:
compilare l’apposita modulistica per il trasporto con ambulanza RCB;
effettuare dichiarazione di responsabilità del trasporto esonerando l’RCB da qualsiasi conseguenza derivante lo svolgimento dello stesso;
essere informato dal personale volontario dell’ambulanza su tutto quanto concerne il trasporto in ambulanza;
rilasciare l’autorizzazione al trattamento dei dati personali.
I moduli per le operazioni di cui sopra verranno forniti gratuitamente dall’associazione RCB gia precompilati per velocizzare l’adempimento degli atti burocratico/legali connessi al trasporto e vigilanza di infermi e feriti, per i casi di trasporto programmato se non si ottempera a quanto sopra disposto, come pena, è previsto la non effettuazione del trasporto.
ART 6
Norma finanziaria
Punto 1°
Per far fronte agli oneri derivanti dal servizio di trasporto e vigilanza d’infermi e feriti RCB si attingeranno i fondi necessari per l’ordinaria e straordinaria gestione dei veicoli e per gli interventi di cui all’Art 4 Punto 1° del presente regolamento principalmente dai contributi di cui all’art. 5, comma 1, lettere “a”e “f”, della legge 11 agosto 1991 n. 266 in particolare quelli erogati dagli Enti pubblici locali e da rimborsi di convenzioni stipulate con Enti pubblici e soggetti privati.
Punto 2°
Per far fronte agli oneri derivanti dallo svolgimento del servizio di trasporto e vigilanza d’infermi e feriti RCB come previsto dall’art 4 Punto 2° del presente regolamento si attingeranno i fondi necessari dai contributi di cui all’art 5, comma 1, lettere “b” e “e” della legge 11 agosto 1991 n. 266 nonché dalle entrate derivanti come previsto dall’art. 7, comma 2, della legge Regione Puglia 16 marzo 1994, n. 11 e dalle entrate di cui all’art 1, comma 1, lettera “e” del D.M. 25 Maggio 1995 e successive modifiche introdotte dal Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 in materia di Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale (O.N.L.U.S) e dalle entrate previste dalla legge 7 dicembre 2000 n. 383 e leggi successive in materia e da rimborsi di convenzioni stipulate con Enti pubblici e soggetti privati.
Punto 3°
Al fine di sostenere economicamente l’Associazione RCB ed il servizio volontario di trasporto e vigilanza d’infermi e feriti l’assemblea dei soci RCB dispone che per il servizio reso nei confronti degli associati al RCB e delle Organizzazioni federate , loro famigliari e conviventi ( L. 383/2000 e s.m.i. e leggi in materia) le spese siano a totale carico degli stessi per le quali verrà rilasciata idonea ricevuta nei modi e nei termini previsti. Le somme residue derivanti dall’avanzo della copertura delle spese del servizio reso ai soggetti sopra citati verranno investite per apportare migliorie al servizio di trasporto e vigilanza d’infermi e feriti RCB con l’acquisto di servizi, mezzi, attrezzature, e materiali idonei .
ART 7
Norma transitoria.
Punto 1°
Il servizio di trasporto e vigilanza di infermi e feriti RCB è attivo dalla data di rilascio dell’autorizzazione della Regione Puglia.
Punto 2°
L’Assemblea da incarico al C.D. di provvedere alla diffusione e di ottemperare alle procedure burocratico-legali concernenti l’adozione del presente regolamento nei modi e nei termini previsti per legge e in futuro ad apportare le dovute modifiche che il C.D. ritenga opportune per il buon svolgimento del servizio, il perseguimento del fine sociale, nuove leggi in materia, con l’obbligo d’informare l’Assemblea delle modifiche apportate nella prima riunione utile, ed i soci tramite affissione all’albo RCB istituito con decisione Assembleare del 06/03/2000.
Punto 3°
Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento al Codice Civile, alle leggi e regolamenti in materia della Regione Puglia dello Stato Italiano e della Comunità Europea.
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Ambulanza
Per chiamate urgenti contattare i seguenti numeri:
- Guardia medica Biccari: 0881 591916 Cellulare: 348 3911199
- Ospedale Lastaria Lucera: 0881 522808
- Servizio elisoccorso: 0881 543280
- Ospedali Riuniti di Foggia: 0881 714040
Trasporti programmati servizio ambulanza RCB
(le prenotazioni vanno effettuate 5 giorni prima del trasporto)
- Radio Club Biccari ( segreteria telefonica): 0881 593219
- Radio Club Biccari ( E-Mail ): rcb@aruba.it
Per effettuare le prenotazioni lasciare indirizzo, numero di telefono e patologia del paziente. Sarete contattati
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