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Statuto
RADIO CLUB BICCARI ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO
L’anno duemila, il giorno dieci del mese di luglio, in Biccari, Piazza del Municipio, 2 è riunita in seduta straordinaria l’Assemblea dei Soci dell’Associazione “ RADIO CLUB BICCARI ”, costituita in data 20 gennaio 1995 per notar del dr. RENATO di BIASE, Notaio in Torremaggiore del Collegio Notarile di Lucera, con atto costitutivo Repertorio n. 26542, Raccolta n. 14649 registrato a S. Severo il 27 gennaio 1995 e Statuto registrato a Foggia il 20 febbraio 1996 a seguito di modifica apportata nell’Assemblea straordinaria del 04 gennaio 1996, iscritta nel Registro Generale delle Organizzazioni di Volontariato della Regione Puglia al n. 194 con Decreto Assessorile n. 66 del 13 giugno 1996, con iscrizione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Protezione Civile al n. AG/Z617/R3.10.1 del 10 luglio 1997, con Codice Fiscale n. 91004430715, dopo ampia e dettagliata discussione approva il nuovo statuto dell’Associazione RADIO CLUB BICCARI.
ART 1
COSTITUZIONE E SEDE
1.1- E’ costituita in Biccari (FG), un’Associazione denominata “RADIO CLUB BICCARI“, indicata abbreviatamene con la sigla RCB
1.2- La sede legale dell’Associazione RCB è in Biccari (FG) alla Via Roma n. 7.
1.3- L’Associazione RCB può avere altre sedi, oltre a quella legale, anche in ambito regionale, nazionale ed internazionale.
ART 2
PRINCIPI ISPIRATORI
2.1- L’Associazione RCB nasce a carattere Regionale, ma con proiezione Nazionale ed Internazionale ispirata ai principi della democrazia, della partecipazione, della solidarietà, del volontariato in ogni sua forma ed espressione, della giustizia, della pace e della non violenza. E` previsto il riconoscimento da parte del Capo dello Stato come Ente Morale.
2.2- L’Associazione è apolitica, apartitica e aconfessionale, ed è assolutamente vietato agli associati e a terzi utilizzarla per propagandare idee riferite a quanto innanzi;
2.3- L’attività di volontariato è fatta dagli associati in modo personale e spontaneo e non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario, al Volontario possono essere soltanto rimborsate dall’Associazione RCB le spese effettivamente sostenute per l’attività prestata, entro i limiti preventivamente stabiliti dall’Assemblea dei soci.
ART. 3
SCOPI E FINALITA`
3.1- L’Associazione, direttamente o tramite accordi o convenzioni con altre Organizzazioni o con Stato, Regioni, Comuni, Enti locali, Università, Fondazioni, Enti privati, ecc. svolge attività a favore di tutte le realtà del volontariato, nonché intende impegnarsi nelle seguenti attività:
A- Volontariato della Protezione Civile, accorrere sui luoghi dei sinistri, incidenti, incendi, crolli, allagamenti, assumendo atteggiamenti utili ed intelligenti per alleviare lo stato di disagio, segnalando condizioni di pericolo, soccorrendo feriti, scongiurando ulteriori conseguenze di eventi calamitosi o di emergenze al fine di tutelare la pubblica e privata incolumità. Segnalare alle Autorità la disponibilità degli associati ad operare ovunque nel territorio si possa apportare aiuto e ausilio tramite il Volontariato;
B- Fornire ausilio alle Forze dell’ordine (Carabinieri, Polizia, Polizia Municipale, Vigili del fuoco, Corpo forestale dello Stato, ecc..) nello svolgimento dei compiti istituzionali a loro assegnati in particolari condizioni ove le Stesse ne facciano richiesta;
C- Operare nel settore sanitario per recare pubblica assistenza ai bisognosi, agli anziani, ai portatori di handicap, effettuare trasporto e vigilanza di infermi e feriti, assistenza e tutela della persona e recare aiuto e sostegno a tutti coloro che trovandosi in particolari condizioni necessitano dell’ausilio dei Volontari.E’ prevista la nomina di un Direttore Sanitario da individuare nella persona di un medico che ha l’obbligo di sovrintendere alla formazione dei volontari ed al disimpiego dei servizi d’urgenza e soccorso e a tutto quanto concerne alla gestione sanitaria dell’Associazione RCB;
D- Operare nei settori dell’ambiente, della natura, della tutela degli animali, della cultura, dell’arte e di tutto quanto fa parte del patrimonio pubblico al fine della conservazione e gestione dello stesso, impegnandosi a rispettarlo e farlo rispettare, mettendo in atto comportamenti tali che scongiurino attività contrarie alla legislazione vigente da parte di terzi e di coloro che ne usufruiscono prestando ausilio alle forze preposte ed incaricate dallo Stato, Regioni, Comuni, Enti pubblici, Comitati, Fondazioni, Associazioni, ecc. alla tutela e salvaguardia dei beni sopra citati;
E- Impegnarsi per effettuare comunicazione ed informazione sociale al fine di recare, in collaborazione ed ausilio ai soggetti Pubblici e Privati istituzionalmente incaricati, beneficio a tutti coloro che tramite il Volontariato possono essere aiutati ed indirizzati;
F- Realizzare e gestire strutture, opere, e progetti finalizzati alla promozione e difesa dei diritti e delle opportunità per l’infanzia, dell’adolescenza e dell’uomo, per la tutela dei minori soggetti a rischio di devianza e coinvolgimento in attività criminose, cercando di inserirli e coinvolgerli in progetti mirati, ed avvicinarli al mondo del Volontariato;
G- Realizzare e gestire strutture e progetti per l’accoglienza, l’assistenza sociale e legale, cure sanitarie, ascolto, reinserimento sociale, formazione professionale, segretariato sociale, difesa dei diritti civili;
H- Promuovere e organizzare manifestazioni sportive, costituire un proprio gruppo sportivo, promozione e organizzazioni di manifestazioni nel campo dell’arte e della cultura anche in collaborazione con Enti, Comitati, Associazioni e varie;
I- E’ prevista l’eventuale adesione a livello locale, regionale, nazionale ed internazionale ad altre Organizzazioni, a gruppi d’Esse, e a progetti che hanno scopi, e finalità analoghe a quelli del RCB;
J- L’Associazione RCB per sopperire a specifiche esigenze al fine del raggiungimento degli scopi sociali può assumere lavoratori dipendenti o giovarsi dell’opera di collaboratori di lavoro autonomo;
Tutto quanto innanzi citato va svolto con assoluta umiltà e dedizione senza alcun compenso in quanto l’RCB è un’Associazione di Volontariato senza fini di lucro conforme alla Legge - quadro sul Volontariato n. 266 del 11 agosto 1991.
3.2- E’ previsto in base alla legislazione vigente che i soci siano assicurati per l’attività che svolgono per malattie, infortuni, responsabilità civile verso terzi, ed altre responsabilità che avranno nell’esercizio dell’opera di volontariato svolta per conto RCB.
ART. 4
MEMBRI DELL’ASSOCIAZIONE
Il numero degli aderenti è illimitato. Possono iscriversi sia singoli che gruppi. Sono membri dell’associazione i soci fondatori, i soci aderenti volontari, i soci sostenitori, i soci benemeriti e tutti coloro che s’impegnano, iscrivendosi, a contribuire alla realizzazione degli scopi dell’Associazione RCB.
ART 5
CRITERI DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONE
5.1- L’ammissione a socio, deliberata dal Consiglio Direttivo, è subordinata alla presentazione d’apposita domanda scritta da parte degli interessati.
5.2- Il Consiglio Direttivo cura l’annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci, dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa stabilita e deliberata annualmente dall’Assemblea in seduta ordinaria.
5.3- Sull’eventuale reiezione di domanda, sempre motivata, si pronuncia anche l’Assemblea.
5.4- La qualità di socio si perde:
a- per recesso;
b- per mancato versamento della quota associativa, trascorsi due mesi dall’eventuale sollecito;
c- per comportamento contrastante con gli scopi dell’Associazione RCB;
d- per persistente violazione degli obblighi statutari;
e- per l’istaurarsi di qualsiasi forma di rapporto di lavoro o di contenuto patrimoniale tra lo stesso e l’Associazione RCB;
f- l’esclusione dei soci è deliberata dall’Assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all’esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Il recesso da parte di soci deve essere comunicato in forma scritta all’Associazione RCB almeno due mesi prima dello scadere dell’anno in corso;
g- il socio receduto, decaduto o escluso, non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate ed è obbligato a consegnare eventuale materiale ed attrezzature di proprietà dell’Associazione allo stesso assegnati per lo svolgimento e la realizzazione degli scopi dell’Associazione.
ART. 6
DOVERI E DIRITTI DEGLI ASSOCIATI
I soci sono obbligati:
a- ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
b- a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell’Associazione;
c- a mantenere il segreto assoluto, qualora in caso di soccorso o di operazione in altri settori dell’Associazione, si venga a conoscenza di dettagli, motivi familiari, situazioni scabrose, umane debolezze, notizie che se diffuse, potrebbero provocare danni agli interessati;
d- a versare la quota associativa di cui al precedente articolo;
e- sostenere operativamente, moralmente ed economicamente l’Associazione secondo le reali capacità del singolo associato, il quale può anche verbalmente chiedere al Presidente di essere esonerato da contribuire economicamente, se nell’impossibilità di farlo. Il Presidente sentito il Consiglio Direttivo esprime l’esonero;
I soci hanno diritto:
a- a partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione;
b- a partecipare all’Assemblea con diritto di voto;
c- ad accedere alle cariche associative;
d- ad accedere ai locali e alle attrezzature dell’Associazione RCB.
ART. 7
ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
Sono organi dell’Associazione:
a- l’Assemblea dei soci;
b- il Consiglio Direttivo;
c- il Presidente;
d- il Collegio dei Revisori dei Conti.
e- il Collegio dei Probiviri.
ART. 8
L’ASSEMBLEA
8.1- L’Assemblea è composta da tutti i soci è può essere ordinaria e straordinaria. Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni socio non può ricevere più di tre deleghe.
8.2- L’Assemblea ordinaria indirizza tutta l’attività dell’Associazione ed inoltre:
a- approva il bilancio consuntivo e preventivo relativamente ad ogni esercizio;
b- nomina i componenti del Consiglio Direttivo, il collegio dei Revisori dei conti e il Consiglio dei Probiviri;
c- delibera gli eventuali regolamenti interni (regolamento elettorale, regolamento di servizio, ecc.) e le loro variazioni;
d- stabilisce l’entità della quota associativa annuale;
e- delibera l’esclusione dei soci dall’Associazione ;
f- si esprime sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati.
8.3- L’Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio consuntivo e preventivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno tre membri del Consiglio Direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l’opportunità.
8.4- L’Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto, sullo scioglimento dell’Associazione.
8.5- L’Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vice Presidente e in assenza di entrambi da altro membro del Consiglio Direttivo eletto tra i presenti. Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto da recapitarsi almeno otto giorni prima della data di riunione. In difetto di convocazione saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci e l’intero Consiglio Direttivo.
8.6- L’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati. Nelle deliberazioni d’approvazione dei bilanci ed in quelle che riguardano la loro gli Amministratori non hanno diritto di voto.
8.7- Le deliberazioni dell’Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti ad esclusione di:
a- modifica dell’atto costitutivo e dello statuto, per la cui adozione sono necessarie la presenza di almeno il 50 % più uno degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti;
b- scioglimento dell’Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo, che deve essere adottata con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
ART 9
IL CONSIGLIO DIRETTIVO
9.1- Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a 7 (sette) e non superiore a 13 (tredici) nominati dall’Assemblea dei soci. Il primo Consiglio Direttivo è nominato con l’atto costitutivo. I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica per anni 4 (quattro) e sono rieleggibili.
Possono far parte del Consiglio Direttivo esclusivamente gli associati.
9.2- Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti il Consiglio decade dall’incarico, il Consiglio Direttivo può provvedere alla sua sostituzione nominando il primo tra i non eletti che rimane in carica fino allo scadere dell’intero Consiglio. Nel caso decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l’Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.
9.3- Il Consiglio nomina al suo interno un Presidente, un Vice Presidente, un Segretario e un Cassiere.
9.4- Al Consiglio Direttivo spetta di:
a- curare l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea;
b- predisporre il bilancio preventivo e consuntivo;
c- nominare il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario ed il Cassiere;
d- deliberare su domande di nuove adesioni;
e- provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all’Assemblea dei soci;
f- il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice Presidente e in assenza di entrambi dal membro più anziano;
g- il Consiglio Direttivo è convocato di regola ogni mese ed ogni qualvolta il Presidente, o in sua vece il Vice Presidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne faccia richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri e il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti;
h- i verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l’adunanza, vengono conservati agli atti.
ART 10
IL PRESIDENTE
10.1- Il Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l’Assemblea dei soci.
10.2- Al Presidente è attribuita la rappresentanza dell’Associazione di fronte a terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice Presidente, anch’esso eletto dal Consiglio Direttivo.
10.3- Il presidente cura l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e in caso d’urgenza, ne assume i poteri, chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nell’adunanza immediatamente successiva.
ART. 11
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Il Collegio dei Revisori dei conti è formato da 3 (tre) membri eletti dall’Assemblea dei soci, a maggioranza semplice e resta in carica quanto il Consiglio Direttivo. Non possono essere eletti Revisori dei conti i componenti il Consiglio Direttivo. Il Collegio dei Revisori dei Conti ha il compito di verificare periodicamente la contabilità, la cassa e l’inventario dei beni mobili ed immobili. Esamina e controlla preventivamente il conto consuntivo e ne riferisce all’Assemblea in sede di presentazione.
ART12
IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI
12.1- Il Collegio dei Probiviri è composto da 3 (tre) membri nominati dall’Assemblea.
12.2- Il Collegio ha il compito di dirimere le controversie tra gli aderenti, tra questi e l’Associazione o i suoi organi, tra i membri dei vari organi e tra diversi organi. Il Collegio, giudica, secondo equità e giustizia, senza formalità di procedure.
ART. 13
DURATA , GRATUITA’ DELLE CARICHE SOCIALI E ATTIVITA’ DEI SOCI
13.1- Le cariche sociali hanno una durata di anni quattro e sono rieleggibili.
13.2- Le cariche sociali sono gratuite pertanto i componenti degli organi dell’Associazione non percepiscono nessun compenso per lo svolgimento dell’incarico ed anche coloro che per regolamento interno ricevono incarichi per la buona gestione ed il raggiungimento degli scopi sociali.
13.3- Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del quadriennio decadono allo scadere del quadriennio medesimo.
13.4- L’attività di volontariato dei componenti degli organi dell’Associazione e dei soci è fatta in modo personale e spontaneo non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario, al volontario possono essere soltanto rimborsate dall’Associazione le spese effettivamente sostenute per l’attività prestata, entro i limiti preventivamente stabiliti dall’Associazione RCB.
ART14
RISORSE ECONOMICHE
14.1- L’associazione trae le risorse economiche necessarie al funzionamento e allo svolgimento della propria attività dalle seguenti fonti:
a- quote sociali degli aderenti
b- contributi degli aderenti;
c- contributi di privati;
d- contributi dello Stato , Enti locali, Enti ed Istituzioni pubbliche;
e- contributi da organismi internazionali;
f- donazioni e lasciti testamentari;
g- entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali;
h- rendite di beni mobili ed immobili pervenuti all’Associazione a qualsiasi titolo;
i- rimborsi derivanti da convenzioni.
ART. 15
QUOTA SOCIALE
15.1- L’Assemblea fissa, ogni anno, la quota associativa a carico degli aderenti.
ART16
IL BILANCIO
16.1- L’esercizio sociale coincide con l’anno solare.
16.2- Per ogni esercizio sociale il Consiglio Direttivo deve redigere il bilancio, preventivo e consuntivo, da sottoporre all’Assemblea ordinaria dei soci che lo discute e lo approva a maggioranza.
16.3- Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni e i contributi eventualmente ricevuti.
ART. 17
MODIFICHE ALLO STATUTO E SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE
17.1- Le proposte di modifica dello Statuto possono essere avanzate dall’Assemblea, dal Consiglio Direttivo o da un terzo degli aderenti.
17.2- La proposta di scioglimento dell’Associazione può essere avanzata dall’Assemblea, dal Consiglio Direttivo o da un terzo degli aderenti.
17.3- Per discutere e deliberare sulle proposte dei punti 17.1 e 17.2 deve essere convocata una riunione dell’Assemblea in seduta straordinaria.
17.4- Le modifiche dello statuto devono essere approvate con il voto favorevole della maggioranza degli aderenti all’Associazione; lo scioglimento deve essere approvato con il voto favorevole dei tre quarti degli aderenti all’Associazione.
ART. 18
DURATA DELL’ASSOCIAZIONE E LIQUIDAZIONE
18.1- La durata dell’Associazione RCB è stabilita a tempo indeterminato.
18.2- Nel caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione dell’Associazione RCB i beni che residuano dopo l’esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altre Organizzazioni di Volontariato operanti in identico o analogo settore.
ART. 19
NORMA DI RINVIO
Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alla Legge 11 agosto 1991 n. 266, alla L. R. della Regione Puglia 16 marzo 1994, n. 11, al Codice Civile, alle vigenti disposizioni legislative in materia dello Stato Italiano e della Comunità Europea.
ART.20
NORMA TRANSITORIA
20.1- L’Assemblea straordinaria dei soci RCB nella stessa seduta del dieci luglio duemila procede seduta stante alla nomina di tutti gli Organi dell’Associazione secondo le modalità previste dallo statuto.
20.2- Il presente atto e’ esente da imposta di bollo e di registro ai sensi del comma 1 dell’art. 8 della legge 11 agosto 1991 n. 266. Il presente Statuto viene letto ed approvato nell’Assemblea straordinaria dei soci dell’Associazione RCB nella seduta del dieci luglio duemila. Il presente Statuto annulla e sostituisce il precedente, allegato all’atto costitutivo di Associazione Rep. N.26542 Racc.N.14649 e registrato a S. Severo il ventisette gennaio millenovecentonovantacinque. L’Assemblea da mandato al Presidente e al Segretario di provvedere a firmare in nome proprio e per conto di tutti i presenti lo Statuto, composto da 20 articoli, e registrarlo così come previsto dalla legislazione vigente e ad informare dell’avvenuta adozione gli Enti Pubblici di competenza interessati.
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